Un parere di ANAC a seguito di un esposto di OICE riapre l’attenzione sulle collaborazioni per le attività di monitoraggio di ponti e viadotti tra enti pubblici e università.
ANAC si è espressa sulle attività di collaborazione tra la Provincia di Verona e le Università di Padova e Brescia (esercitate dai rispettivi Dipartimenti di competenza).
Il parere contesta il fatto che l’incarico abbia il carattere tipico dell’interesse comune previsto dall’articolo 15 della Legge 241/1990, oltre che dell’articolo 5, comma 6, del Codice dei contratti pubblici ove prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice.
L’intesa tra Provincia di Verona e Università per il monitoraggio dei ponti e dei viadotti
ANAC nella delibera 179/2023 (scaricabile in allegato), pur condividendo una politica delle amministrazioni volta a valorizzare l’apporto collaborativo delle Università, in qualità di enti di ricerca e di conoscitori delle realtà in cui si localizzano in virtù del principio di prossimità territoriale, “non può non stigmatizzare il ricorso elusivo agli accordi tra p.a. per l’affidamento alle medesime di appalti di servizi che dovrebbero essere oggetto di procedure ad evidenza pubblica.”
E non è nuova a questi pareri. Anche recentemente è stato osservato che “la possibilità da parte della pubblica amministrazione di selezionare lo strumento degli accordi tra p.a. come modalità per il perseguimento dell’interesse pubblico sia circoscritta sia dalla tutela della concorrenza che dalla stessa ratio sottesa all’istituto. Se si
ammettesse, perciò, l’ipotesi di un accordo tra pubbliche amministrazioni che avesse ad oggetto un
determinato servizio, concretamente erogabile da un qualsiasi operatore economico, verrebbe meno non
solo la finalità di semplificazione, ma si potrebbe produrre una grave distorsione del mercato, il che non è
ammissibile in un’ottica europea in cui gli operatori economici nazionali possono partecipare alle procedure
aperte di quei Paesi che scelgono di procedere con gara” (Delibera n. 496 del 10 giugno 2020).“
Su tale accordo c’era stato un esposto dell’OICE, che aveva segnalato una violazione del principio di concorrenza.
Il protocollo era stato stipulato in base all’art.15 della legge 241/1990, che prevede la possibilità di accordi tra amministrazioni se sussiste un interesse pubblico comune, da eseguire come compito principale.
Ma questi tipo di accordi – continua l’ANAC – non prevedono alcun corrispettivo a pagamento del servizio, solamente un rimborso spese.
L’ANAC ha peraltro sottolineato che, se per alcune delle attività – quella del monitoraggio dei ponti non era l’unica presente nel Protocollo d’Intesa – l’interesse pubblico era comune sia alla Provincia che alle Università, per quel che riguarda il controllo e il monitoraggio delle infrastrutture c’era interesse solo da un lato, quello della Provincia: si tratta infatti di servizi di ingegneria, non di attinenza specifica per gli obiettivi e le attività delle Università, ma di esclusiva prerogativa di professionisti tecnici quali ingegneri e architetti.
La delibera ANAC
“Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 03.05.2023
DELIBERA
– la non conformità della procedura in analisi al disposto di cui agli articoli 5 comma 6, 157 comma 3 e 30 D.lgs. 50/2016, stante l’affidamento di servizi tecnici con procedure diverse da quelle previste dal codice ed in contrasto con i presupposti per la stipula degli accordi ex art. 15 L. 241/1990, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza.
– di trasmettere a cura dell’Ufficio Vigilanza Lavori la presente deliberazione alla Provincia di Verona invitando l’Ente alle valutazioni di competenza e a dare notizia delle stesse nel termine di 30 giorni.”
La delibera di ANAC riguarda tutti i casi di collaborazione tra enti pubblici e università ?
Ovviamente no. Il parere si riferisce all’incarico oggetto del parere stesso e leggendo il testo – in allegato – si evidenzia come le conclusioni siano strettamente connesse alle particolarità del contratto e non al possibili collaborazioni tra enti pubblici e università.
Il parere, peraltro, è emesso sulla base di un esposto e non di un atto giudiziario. Ne consegue che non è vincolante, anche se ovviamente ha un peso importante. Le conseguenze potrebbero quindi essere le più diverse, come per esempio una più corretta riformulazione dell’accordo.
L’argomento trattato è però importante, perchè oggetto di numerosi dibattiti all’interno del nostro paese, in cui università e rappresentanze della professione sono spesso schierate su fronti opposti. Il parere sarà quindi un utile riferimento per chi vorrà in seguito svolgere collaborazioni con il mondo accademico su questi fronti.
Il commento di OICE: “Questi accordi non devono eludere il ricorso al mercato, che assicura qualità ai servizi resi”
OICE, con il Direttore Generale Andrea Mascolini, così commenta la delibera dell’Anac: “Siamo particolarmente lieti che l’Autorità abbia accolto le nostre argomentazioni, entrando nel merito del contenuto dell’accordo e chiarendo che determinate attività, costituiscono servizi di ingegneria e architettura che nulla hanno a che fare con i compiti di ricerca e formazione tipici delle Università e quindi, se non di interesse comune sono da mettere sul mercato; l’escamotage di avvalersi di strutture specializzate e lavoratori esterni altro non è che un sistema di elusione dell’obbligo di gara, spesso molto usato.
D’altro canto sul tema degli accordi collaborativi fra PP.AA. più di dieci anni fa attivammo un contenzioso a livello europeo su un caso simile che coinvolgeva un ateneo salentino e che portò alla definizione dei limiti che la stessa Anac ha utilizzato per questa vicenda e che tante volte, ci segnalano i nostri associati, vengono violati. Nessuna avversione da parte nostra verso questi accordi ma non devono servire ad eludere il ricorso al mercato che, in generale, è sempre strumento che assicura qualità dei servizi resi attraverso la candidatura di più operatori economici. E questo vale soprattutto in un campo così delicato come è quello del monitoraggio dei ponti dove le competenze dell’ingegneria organizzata e non, sono fondamentali”.